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Certificato ex art. 335 c.p.p. - Iscrizioni Notizie di Reato

cos' è

La richiesta ex. art. 335 c.p.p., da presentare all'Ufficio del Casellario, consente di ricevere comunicazione circa l'iscrizione del proprio nome nel Registro delle Notizie di Reato in qualità di indagato o di persona offesa.

Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è  possibile conoscere soltanto:

  • il numero e l’anno di iscrizione del procedimento
  • il nome del Pubblico Ministero titolare del procedimento
  • il nome dell’indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato in quanto indagato potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese.In modo analogo la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati    
  • il reato per il quale si svolgono le indagini
  • la data del fatto e dell’iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21 bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace)

Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l’attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).

Nota bene: Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel Certificato dei Carichi Pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.

Anche in tutti questi casi vi sarà l’attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Oltre all’indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori.

Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l’Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).

Nota bene: Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.

Nota bene: Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il Pubblico Ministero invia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un’informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e li informa altresì del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3 (art. 369 c.p.p.).

Qualora non ritenga di compiere un tale atto, l’informazione avverrà in sede di conclusione delle indagini preliminari con deposito finale ex art. 415 bis c.p.p., per cui l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione sino a quel momento.

In modo analogo l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione qualora il PM ritenga di richiedere al Giudice l’archiviazione del procedimento e questa sia accolta.

L’indagato verrà invece comunque avvisato dell’esistenza di un procedimento a suo carico nel momento di richiesta da parte del P.M. di proroga delle indagini.

Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., l’avviso della richiesta di archiviazione sarà in ogni caso notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che nel termine di 30 giorni potrà fare opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 15.10.2013 n. 119 c.d. sul femminicidio, e successiva modifica con L. 103/2017).

Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.) e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti. La richiesta di informazioni deve essere corredata da atto notorio attestante la qualità di erede del defunto.

UFFICIO INCARICATO

Il Casellario Giudiziale

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Requisiti della richiesta:

La richiesta del certificato ex art. 335 c.p.p. può essere presentata dal cittadino interessato o dal suo difensore compilando i modelli:

 

La richiesta può essere presentata:

  • personalmente allo sportello dell'Ufficio del Casellario sito al piano terra della Procura.
  • tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certficata casellario.procura.latina@giustiziacert.it

Alla richiesta deve essere sempre allegata la documentazione indicata nel modulo:

  • fotocopia del documento di identità dell’interessato (indagato o persona offesa), 
  • fotocopia del tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di appartenenza se la richiesta è presentata dal difensore, oltre alla nomina in originale, con firma autentica, da parte del proprio assistito, unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso.

L’attestazione può essere ritirata direttamente allo sportello dell’Ufficio del Casellario oppure, se l’interessato lo richiede, può essere spedita per posta certificata.

Non avendo valore certificativo, l’attestazione è esente da imposta di bollo e da diritti di cancelleria.

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