La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.
Per fare un esempio: qualora venga pubblicato un articolo che offende la reputazione di un soggetto, la persona offesa è il soggetto diffamato.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto L.vo n. 212 del 2015, riguardante i “diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, è necessario fornire alle persone offese, in lingua alla stessa comprensibile, una serie di informazioni.
Tra le principali informazioni si segnalano le seguenti ai sensi dell'art.90 bis del c.p.p. Informazioni alla persona offesa in ITALIANO
1. La persona offesa può presentare denuncia o querela oralmente o per iscritto al pubblico
ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (a tal fine si potrà recare, per esempio, presso
il più vicino ufficio dei Carabinieri o della Polizia di Stato). La querela potrà essere
presentata anche ad un agente consolare all’estero. Per ulteriori informazioni, si vedano l’art.
333 e gli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale;
2. la persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può
esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge in suo favore ed ha diritto ad essere avvisata della data e del
luogo del processo nonché del reato di cui l’imputato è chiamato a rispondere; ove sia costituita
parte civile, ha altresì il diritto a ricevere copia della sentenza;
3. qualora abbia subito un danno in qualità di danneggiato dal reato, ha la possibilità di
ottenere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice civile ovvero costituendosi parte civile
nel processo penale secondo le modalità indicate dagli articoli 74 e seguenti c.p.p. (ad eccezione
del processo penale a carico di imputati minorenni, nel quale non è consentita la costituzione di
parte civile);
4. la persona offesa ha diritto di essere informata dello stato del procedimento ed ha diritto di
richiedere alla Procura della Repubblica se risultino iscrizioni nel registro delle notizie di
reato (art. 335 c.p.p.); potrà rivolgersi presso i medesimi uffici anche per segnalare violazioni
di propri diritti;
5. la persona offesa può richiedere di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione
presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare atto di opposizione. In caso di
delitti commessi con violenza alla persona tale avviso le è comunque dovuto anche in assenza di
espressa richiesta (art. 408 c.p.p., modificato dalla L. 119/2013);
6. la persona offesa può nominare un difensore, che potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase
del procedimento, e può usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo
nucleo familiare non superi i limiti fissati dall’ordinamento (art. 76 DPR 115/2002: al momento
presente Euro 11.528,41 in base al D.M. 7.5.2015). Nel caso si proceda per i reati previsti dagli
articoli 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui agli articoli
600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., la persona offesa, su sua
richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio senza che sia previsto alcun limite di
reddito (art. 76 D.P.R.115/2002);
7. la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela
presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha
diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107 ter disp. att. c.p.p.);
8. nel caso in cui debba essere sentita una persona offesa che non conosce la lingua italiana,
l’autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo procede quando la persona
offesa che intende partecipare all’udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto
alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi
diritti (art. 143 bis c.p.p.);
9. la persona offesa residente in uno Stato dell’Unione europea diverso da quello dove è stato
commesso il reato ha diritto di far trasmettere la propria denuncia o querela all’autorità giudiziaria
competente dello Stato ove è stato commesso il reato, per il tramite del Procuratore della Repubblica, il quale a tal fine
inoltra gli atti al Procuratore Generale (art. 108 ter disp. att. c.p.p.);
10. la persona offesa ha la facoltà di richiedere l’adozione di provvedimenti e misure volte alla
tutela della sua integrità fisica o morale o psicologica. Ha diritto di chiedere d’essere informata
circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate
all’indagato o all’imputato, come pure dell’eventuale modifica della misura di sicurezza detentiva
applicata all’indagato o all’imputato, come pure dell’evasione dell’imputato, del condannato o
dell’internato. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la vittima ha diritto di
essere informata di tali vicende anche in assenza d’apposita richiesta (art.90 ter e 299 c.p.p.).
Tali notizie possono essere omesse solo se, secondo la valutazione del giudice, sussista un
concreto pericolo di un danno per l’autore del reato;
11. la persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l’esigenza di evitare che il
luogo dove abitualmente dimora risulti dagli atti. Qualora abbia nominato un difensore, tutti gli
avvisi vanno presso quest’ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.);
12. le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire
alla vittima di particolari categorie di reati (precisamente: maltrattamenti contro familiari o
conviventi, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e
alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne,
violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri
antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009, conv. in L. 38/2009, e succ. mod.); e
comunque, i medesimi soggetti debbono dare alla vittima di qualsiasi altro reato
indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case-famiglia e sulle
case-rifugio disponibili;
13. è prevista la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di
violenza domestica (art. 18 bis D. L.vo 286/1998);
14. nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il
rimborso delle spese di viaggio al giudice; le spese per il biglietto aereo potranno essere
rimborsate solo se preventivamente autorizzate;
15. per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con
remissione di querela (ad eccezione di alcuni particolari reati, come i fatti di violenza sessuale
e gli atti sessuali con minorenni, per i quali la querela non può essere rimessa: art. 609 septies
c.p.). Va inoltre precisato che per il reato di atti persecutori (art. 61 bis c.p.) la remissione
della querela deve essere necessariamente processuale, e cioè presentata dinanzi all’autorità
giudiziaria, e non è consentita se il fatto sia stato commesso mediante minacce gravi e reiterate;
16. se il reato, oltre che definibile mediante remissione della querela, appartiene alla competenza
del giudice di pace, può essere definito con attività conciliative, e specificatamente mediante
un’attività di mediazione ad opera di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio;
17. nel caso in cui l’imputato formuli richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova, la persona offesa può chiedere d’essere sentita e può, ove la richiesta di sospensione sia
stata accolta, chiedere al pubblico ministero d’impugnare l’ordinanza del giudice ovvero può
impugnarla autonomamente qualora non sia stata avvisata dell’udienza ovvero non sia stata sentita (art. 464 quater c.p.p.);
18. nel caso in cui appaia applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto ad essere avvisata dal pubblico ministero che
intenda richiedere l’archiviazione per tale causa ed ha diritto a presentare opposizione (art. 411
c.p.p.); comunque ha diritto ad essere sentita se compare all’udienza (art. 469 comma1 bis c.p.p.).